Art. 9.

      1. All'articolo 8 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;

          b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale»;

          e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      «4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24,

 

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comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e 31, comma 2, della medesima legge n. 383 del 2000.
      4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere quelli ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della medesima legge n. 150 del 2000».

      2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «nazionale e regionali», sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome».