1. All'articolo 8 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;
b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale»;
e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24,
2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «nazionale e regionali», sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome».